IMPIANTO
DI ASPIRAZIONE ADEGUATO PER LA NUOVA LEGGE ANTIFUMO NEI LOCALI
PUBBLICI
"... la nuova
legge emanata dal Ministro della Salute Sirchia, la totalità
dei locali pubblici come bar,ristoranti,pub,trattorie,dovranno
adeguarsi a questa nuova direttiva; pena sanzioni molto esose."
AIRTECH
S.r.l. specializzata nella progettazione e produzione di impianti
di
garantirà che tutto venga eseguito nel rispetto della
nuova normativa .
Ddl Camera
2122 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione
Articolo 50.
(Tutela della salute
dei non fumatori).
1. È
vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati
ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i
luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere
dotati di impianti per la ventilazione
ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di
garantire i livelli essenziali del diritto alla salute,
le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione
ed il ricambio di aria sono definite,
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro della salute.
Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai
fumatori nonché
i modelli dei cartelli connessi
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera
b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali
di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva
di somministrazione dell'esercizio.
REQUISITI TECNICI DEI
LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE
E
DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO
DI FUMO
PUNTO 1
I
locali
riservati ai fumatori, devono essere contrassegnati come
tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati
da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.
A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti
requisiti strutturali :
1- essere delimitati da pareti a tutta altezza sui quattro lati
2- essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica,
abitualmente in posizione di chiusura.
3- essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto
previsto dai succesivi punti 9 e 10.
4- non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non
fumatori.
PUNTO 2
I locali per fumatori
devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione
forzata in modo da garantire
una portata d'aria di ricambio suplementare esterna o immessa
per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato
fumare.
L'aria di ricambio supllementare deve essere adeguatamente filtrata.
La portata di aria suplementare minima da assicurare è pari
a 30 lt/secondo per ogni persona che puo' essere ospitata nei
locali
in conformità della normativa vigente, sulla base di un
indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq.
All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di
persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
PUNTO 3
I locali per fumatori
devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5Pa
(Pascal) rispetto alle zone circostanti.
PUNTO 4
La superficie destinata
ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art.51
della legge 16 Gennaio 2003, n.3, deve comunque essere inferiore
alla metà della superficie complessiva di somminstrazione
dell'esercizio.
PUNTO 5
L'aria
proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere
espulsa all'esterno atttraverso idonei impianti e funzionali aperture,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emisssioni
in atmosfera esterna, nonchè dai regolamenti comunali di igiene
ed edilizi.
PUNTO 6
La progettazione, l'installazione,
la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono
essere conformi
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema
di sicurezza e di risparmio energetico,
come pure alle norme tecniche dell'Ente Italiano di Unificazione
(UNI) e del comitato elettrotecnico Italiano (CEI).
I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione
della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte
ed
in conformità dei medesimi alla normativa vigente.
Ai fini del necessario controllo, i certificati, di installazione
comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione,
e i certificati annuali di verifica e manutenzione degli impianti
di ventilazione, devono essere conservati a disposizione dell'Autorità competente.
PUNTO
7
Nei locali in cui è vietato
fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili,
che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul
territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli
devono recare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata
dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle
sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta
vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare
le infrazioni.
PUNTO 8
Nelle strutture
con più locali, oltre al modello di cartello riportato
al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di
particolare evidenza,
sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".
PUNTO 9
Il locali per fumatori
sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione
luminosa contenente,
per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta "AREA
PER FUMATORI".
PUNTO 10
I cartelli di cui
al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi
recanti per le ragioni di omogeneità di cui al punto
7, la dizione:
"VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE",
che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato
funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare,
determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa
dell'area riservata.PUNTO 11
Il locale non rispondente,
anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche
di cui ai punti precedenti
non è idoneo all'applicazione della normativa di cui
all'art.51 della legge 16 Gennaio 2003, n.3.
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