IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ADEGUATO PER LA NUOVA LEGGE ANTIFUMO NEI LOCALI PUBBLICI
"... la nuova legge emanata dal Ministro della Salute Sirchia, la totalità dei locali pubblici come bar,ristoranti,pub,trattorie,dovranno
adeguarsi a questa nuova direttiva; pena sanzioni molto esose."

AIRTECH S.r.l. specializzata nella progettazione e produzione di impianti di
garantirà che tutto venga eseguito nel rispetto della nuova normativa .

Ddl Camera 2122 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
Articolo 50.

(Tutela della salute dei non fumatori).
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute.
Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E
DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO
PUNTO 1
I locali riservati ai fumatori, devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati
da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.
A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali :
1- essere delimitati da pareti a tutta altezza sui quattro lati
2- essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura.
3- essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai succesivi punti 9 e 10.
4- non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.

PUNTO 2
I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata in modo da garantire
una portata d'aria di ricambio suplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.
L'aria di ricambio supllementare deve essere adeguatamente filtrata.
La portata di aria suplementare minima da assicurare è pari a 30 lt/secondo per ogni persona che puo' essere ospitata nei locali
in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq.
All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.

PUNTO 3
I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
PUNTO 4
La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art.51 della legge 16 Gennaio 2003, n.3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somminstrazione dell'esercizio.
PUNTO 5
L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno atttraverso idonei impianti e funzionali aperture,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emisssioni in atmosfera esterna, nonchè dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.

PUNTO 6
La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico,
come pure alle norme tecniche dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico Italiano (CEI).
I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed
in conformità dei medesimi alla normativa vigente.
Ai fini del necessario controllo, i certificati, di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione,
e i certificati annuali di verifica e manutenzione degli impianti di ventilazione, devono essere conservati a disposizione dell'Autorità competente.
PUNTO 7
Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
PUNTO 8
Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza,
sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

PUNTO 9
Il locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente,
per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta "AREA PER FUMATORI".

PUNTO 10
I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione:
"VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE",
che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare,
determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.
PUNTO 11
Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti
non è idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art.51 della legge 16 Gennaio 2003, n.3.